Ristrutturazioni edilizie e Iva agevolata: ecco le novità
L’Agenzia delle Entrate, in un recente intervento, con la circolare 15 del 12 luglio 2018, si è occupata della disciplina dei beni significativi la cui categoria incide sulle agevolazioni Iva previsti nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie.
Tali beni sono individuati dal DM del 29 dicembre 1999 e inoltre l’argomento è stato già oggetto di intervento da parte dell’ultima Legge di Bilancio che aveva fornito una interpretazione autentica della normativa, con riferimento specifico alla quantificazione del valore del bene significativo.
Ai sensi della Legge 488/1999, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, prevedono una aliquota Iva del 10%.
L’agevolazione coinvolge le prestazioni di servizi complessivamente rese e quindi comprende anche le materie prime e semilavorate e gli altri beni necessari per realizzare l’intervento, a condizione che siano forniti da chi ha eseguito i lavori. Alcune limitazioni sono previste per i cosiddetti beni significativi.
Ristrutturazioni edilizie: i beni significativi
I beni significativi sono tassativamente individuati dal D.M. del 29 dicembre 1999 e sono in particolare:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.
Per tali beni è stata posta la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi (agevolati) di recupero del patrimonio edilizio.
Come detto tale elenco è tassativo, in quanto la limitazione all’applicazione dell’aliquota Iva nella misura del 10% per cento opera solo in relazione ai beni indicati dal decreto ministeriale.
Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dove i beni impiegati siano significativi, l’applicazione dell’aliquota ridotta trova una limitazione se il loro valore supera il 50% dell’intero corrispettivo.
In particolare se il valore di tali beni non supera il 50% del valore della prestazione, l’Iva al 10% si applica sull’intero valore della prestazione, compresa la fornitura dei beni, se invece il valore supera il 50% del valore della prestazione, su tali beni l’aliquota del 10% si applica solo fino alla concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni significativi medesimi.
Ristrutturazioni edilizie: rilevanza delle parti staccate
L’ultima Legge di Bilancio (Legge 205/2017) è intervenuta su tale argomento con una norma di interpretazione autentica, chiarendo, in particolare il criterio con il quale deve essere determinata la rilevanza delle parti staccate dei beni significativi, per calcolare il valore di questi ultimi, le modalità di determinazione del valore dei beni significativi, le modalità di fatturazione della prestazione di servizi nella quale è compresa la cessione di un bene significativo.
In base alla norma di interpretazione autentica, la verifica sulla rilevanza delle parti staccate rispetto al bene significativo, ai fini della corretta determinazione della base imponibile sulla quale applicare l’Iva al 10% “si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al bene significativo.
Le parti staccate dei beni significativi (con riferimento al valore delle stesse), solo se connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al bene significativo non sono comprese nel valore del bene significativo, per la verifica della quota di valore non soggetta ad aliquota del 10%.
Se invece la parte staccata concorre alla normale funzionalità dei beni significativi ed è priva di una propria autonomia funzionale, la stessa deve essere considerata parte integrante dei medesimi beni.
Il valore della parte staccata deve confluire, per la determinazione del limite cui applicare l’aliquota Iva del 10%, nel valore dei beni significativi.
Inoltre se un intervento di manutenzione agevolato abbia ad oggetto l’installazione/sostituzione della sola parte staccata di un bene significativo (già installato in precedenza), ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, non è necessario alcun apprezzamento in merito all’autonomia funzionale di tale componente rispetto al bene significativo, in tal caso, l’intervento non ha ad oggetto l’installazione del bene significativo, bensì la sostituzione/installazione di una sua parte staccata.
Di conseguenza ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 10% il valore della parte staccata è attratto nel valore complessivo della prestazione di servizi.
Ristrutturazioni edilizie: cosa ci dice l’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate nell’importante documento di prassi, come prima cosa ammette la tassatività dell’elenco dei beni significati previsti dal decreto del 29 dicembre 1999, e in più precisa che vanno considerati “beni significativi” anche quelli che hanno le stesse funzionalità dei beni elencati. Per fare un esempio la stufa a pellet utilizzata per riscaldare l’acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria deve essere assimilata alla caldaia (bene significativo), viceversa la stufa a pellet utilizzata soltanto per il riscaldamento dell’ambiente, non può essere assimilata alla caldaia.
Nella circolare viene chiarito che il valore delle parti staccate del bene significativo confluisce in quello della prestazione, ovvero gode dell’aliquota agevolata, solo se tali parti sono connotate da una propria autonomia funzionale.
Nella circolare vengono in particolare proposti degli esempi come l’installazione di tapparelle, veneziane, zanzariere, inferriate o grate di sicurezza, tali sistemi, oscuranti o protettivi, sono generalmente autonomi rispetto agli infissi e il loro costo non viene attratto da quello di questi ultimi.
Tuttavia nel caso in cui le tapparelle (o gli altri sistemi oscuranti) o le zanzariere siano strutturalmente integrate negli infissi, il loro valore, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, confluisce in quello dei beni significativi. Grate e inferriate, invece, sono sempre autonome e vanno in ogni caso al 10 per cento.
Tapparelle
Con riferimento alle tapparelle l’Agenzia ritiene che le stesse sono funzionalmente autonome rispetto agli infissi, ciò in quanto, a differenza degli infissi, idonei a consentire l’isolamento ed il completamento degli immobili, le tapparelle sono installate con lo scopo di proteggere gli infissi esterni dagli agenti atmosferici ed a preservare gli ambienti interni dalla luce e dal calore.
In considerazione di tale autonomia funzionale rispetto agli infissi dell’abitazione, le tapparelle (il valore/costo delle stesse) non sono attratte nel valore degli infissi (beni significativi), ma sono ricomprese nel valore della prestazione di servizio soggetta ad Iva con applicazione dell’aliquota nella misura del 10% .
In altri termini, in relazione all’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione degli infissi comprendenti le tapparelle, l’Iva al 10% si applica su una base imponibile che è costituita dal corrispettivo pattuito per l’intervento di manutenzione, comprensivo del valore (costo) delle tapparelle.
Zanzariere
Le zanzariere sono installate per proteggere gli ambienti interni contro gli insetti. In considerazione di tale autonomia funzionale rispetto agli infissi, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il valore delle zanzariere non assume rilievo ai fini della determinazione del limite cui applicare l’aliquota Iva del 10%.
Il costo imputabile alle zanzariere deve essere, compreso nel corrispettivo pattuito per la prestazione oggetto dell’intervento di manutenzione.
Come già chiarito in relazione ai sistemi oscuranti, anche le zanzariere non assumono autonoma rilevanza rispetto agli infissi, qualora siano strutturalmente integrati negli stessi.
In tal caso, ai fini dell’individuazione della quota parte della base imponibile soggetta ad aliquota nella misura ordinaria e della quota parte soggetta ad aliquota nella misura del 10%, il valore degli infissi è comprensivo del valore delle zanzariere.
Grate di sicurezza
Per quanto riguarda le grate di sicurezza, installate al fine di prevenire atti illeciti da parte di terzi, in linea di principio, le stesse non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di beni significativi elencate nel citato decreto ministeriale.
Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 10% all’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione degli infissi e delle grate di sicurezza, il valore delle grate non assume autonoma rilevanza e non deve confluire nel valore degli infissi (beni significativi), bensì nel valore complessivo della prestazione soggetta all’aliquota del 10%.
Ristrutturazioni edilizie: la fatturazione
Nella circolare vengono anche spiegate le modalità di fatturazione dei beni significativi in particolare nella fattura il prestatore per dare evidenza della corretta applicazione dell’aliquota, deve indicare il corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi forniti nell’ambito dell’intervento e in maniera separata, il valore degli stessi beni.
Considerato un intervento che comprenda la fornitura con posa in opera di un bene significativo prodotto dallo stesso prestatore il cui valore è superiore alla metà del corrispettivo pattuito per l’intervento agevolato.
Considerato un corrispettivo complessivo pattuito per la realizzazione dell’intervento pari a 1.800,00 euro, di cui:
- 000,00 euro è il valore del bene significativo;
- 600,00 euro il valore della manodopera;
- 200,00 euro il markup aggiunto dal prestatore.
L’imposta si applica nel suddetto modo:
- aliquota del 10% sull’importo di 1.600,00 euro, di cui 800,00 euro per la manodopera e il mark-up e 800,00 euro per il bene significativo impiegato (pari alla differenza tra il corrispettivo complessivo di 1.800,00 euro e il valore del bene significativo pari 1.000,00 euro);
- aliquota del 22% per cento su 200,00 euro (corrispondente alla eccedenza di valore del bene significativo).
Nella fattura si dovrà indicare il totale imponibile (1.800,00 euro) ed evidenziare separatamente l’ammontare dell’imposta con applicazione dell’aliquota nella misura del 10% e l’ammontare dell’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria 822%).
La clausola di salvaguardia
Nella circolare è infine chiarito che trattandosi di norma di interpretazione autentica, la stessa ha efficacia retroattiva, ma i comportamenti difformi tenuti dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 non potranno essere oggetto di contestazione, e quelle già operate andranno abbandonate, sempre che il rapporto non sia esaurito. Non è comunque rimborsabile l’eventuale maggiore imposta applicata sulle operazioni effettuate entro quella data.
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