NEWS n°01/2020 – AGGIORNAMENTO NORMATIVO
Modifiche al D.Lgs 152/06 parte IV apportate da D.Lgs 116 del 3 settembre 2020; modifiche al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e abrogazione del DM 27 settembre 2010 da parte del D.Lgs n. 121 del 3 settembre 2020.
Le novità introdotte dai Decreti Legislativi in oggetto riguardano modifiche significative al TU Ambientale e al D.Lgs n.36/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” (con abrogazione del DM 27 settembre 2010 “Criteri di ammissibilità in discarica – Attuazione D.Lgs n.36/2003”) oltre che l’introduzione di alcune specifiche norme vigenti da settembre in materia di gestione dei rifiuti.
Tali indicazioni riguardano i seguenti soggetti: Trasportatori/Impianti/Produttori di rifiuti.
- Lgs n. 116 (in vigore dal 26/09/2020)
Importanti modifiche al D. Lgs 152/06 parte IV sono state apportate da D. Lgs 116 del 3 settembre 2020 GU 11 settembre 2020. Di seguito le più rilevanti:
- Responsabilità nella gestione dei rifiuti
Per le operazioni di smaltimento D13 (raggruppamento), D14 (ricondizionamento) e D15 (deposito preliminare) si introduce, a partire dal 26 settembre 2020, anche la necessità di ottenere da parte del produttore dei rifiuti un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e sottoscritta dal titolare dell’impianto. Tale attestazione deve contenere almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. Tale disposizione si applica fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1.
- Trasporto dei rifiuti e Formulario
Viene introdotta una nuova previsione circa la possibilità per il trasportatore di trasmettere la quarta copia del FIR al produttore mediante invio per PEC, “sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore”.
Viene modificata la tempistica per la durata di conservazione dei formulari, che si riduce (così come per il Registro c/s) da cinque a tre anni.
- Introduzione del nuovo art.258 (“Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”)
Il D.Lgs. n. 116/2020 ha riscritto l’art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006 dove si registrano tutta una serie di ribassi negli importi delle sanzioni pecuniarie e con le disposizioni contenute nei commi 9 e 13 un sostanziale depotenziamento di tutto il sistema sanzionatorio connesso alla documentazione amministrativa in materia di rifiuti.
- Lgs n. 121 (in vigore dal 29/09/2020)
Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 121 modifica il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 dettagliando meglio lo scopo della direttiva (art.1 del D.Lgs. 36/2003): non più solo la generica previsione di stabilire requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, ma “garantisce una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un’economia circolare[…]”. In particolare:
- A partire dal 2030, sarà vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare dei rifiuti urbani, esclusi i rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 179 del Codice dell’ambiente in materia di gerarchia nella gestione dei rifiuti (la cui definizione è rimandata ad un prossimo decreto ministeriale).
- Entro il 2035, la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica deve essere ridotta al 10% o a una percentuale inferiore, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti (dietro pianificazione regionale).
- Aggiornata la classificazione di talune sostanze non ammesse in discarica: A) non possono essere ammessi in discarica rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, destinati a riutilizzo e riciclaggio, individuati dalla tabella n. 1 dell’allegato 3; B) proibito lo smaltimento in discarica di rifiuti che presentino determinate caratteristiche chimico-fisiche, individuati dalla tabella n. 2 del medesimo allegato 3; C) i criteri di valutazione dell’efficacia del pretrattamento non si applicano alle sottocategorie di discarica: per verificare l’ammissibilità in discarica si deve procedere al campionamento e alle determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base dei rifiuti, nonché alla verifica di conformità. I metodi di campionamento ed analisi sono individuati dall’allegato 6.
- Gli articoli da 7-bis a 7-octies, introdotti nel decreto legislativo n. 36/2003 per effetto dell’articolo 1, lettera h), inseriscono nel testo del D.Lgs. n. 36 talune disposizioni già recate dal D.M. 27 settembre 2010 recante la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
- Tale Decreto Legislativo abroga il DM 27 settembre 2010 dal 29 settembre 2020. Tuttavia i limiti previsti dalla tabella 5, nota lettera a) dell’art.6 di tale decreto ministeriale continuano ad applicarsi fino al 1° gennaio 2024.
E’ da segnalare che tale decreto presenta diversi refusi e riferimenti errati relativamente al D.Lgs. n. 36.
La Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione al Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cosiddetto “DL Agosto“) recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020, entrato in vigore dal 14 ottobre 2020 conferma la modifica l’art. 7-quinquies del D.L.vo 36/2003 andando così a correggere i riferimenti errati alle tabelle e agli allegati disposti dal D.L.vo 121/2020 sulle discariche.
A cura di Ing. Ludovica Casaccia
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