NEWS n°01/2021 – ADEMPIMENTI AMBIENTALI/PROROGHE
Tema rifiuti a 360°- La newsletter tratta argomenti correlati ai rifiuti: due determinati dall’entrata in vigore del DLgs 116/2020 che riguardano l’etichettatura degli imballaggi, resa obbligatoria, nonché il trasporto dei rifiuti urbani (ex “assimilati” agli urbani) estesa ai privati. Inoltre si parla di obbligo di segnalazione della tipologia di rifiuto nelle zone di stoccaggio dedicate all’interno di un impianto in AIA e della proroga delle iscrizioni all’Albo nazionale gestori ambientali.
Tali indicazioni riguardano i seguenti soggetti: Produttori di rifiuti/Impianti/Trasportatori.
- Decreto milleproroghe, slitta obbligo etichettatura “UNI” imballaggi
Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 contiene due importanti novità. In primo luogo, l’etichettatura ambientale degli imballaggi diventa obbligatoria e dovrà essere attuata sulla base di quanto disposto dalle norme UNI. In secondo luogo, viene introdotto l’obbligo per i produttori di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.
L’etichettatura ambientale deve essere prevista per tutte le componenti separabili manualmente dal sistema di imballaggio (per gli imballaggi costituiti da più componenti, è necessario distinguere le componenti non separabili manualmente (ad esempio una etichetta in carta adesa a una bottiglia in vetro), dalle componenti che invece possono essere separate manualmente dal consumatore finale (ad esempio, una confezione multipack di merendine).
Le informazioni minime che, secondo le LG del CONAI, devono essere obbligatoriamente riportate riguardano:
1. la tipologia di imballaggio (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica);
2. l’identificazione del materiale (mediante codifica alfanumerica ai sensi della Decisione 97/129/CE, integrata eventualmente con l’icona prevista ai sensi di UNI EN ISO 1043/1:2002 – imballaggi in plastica, oppure ai sensi di CEN/CR 14311:2002 – imballaggi in acciaio, alluminio e plastica);
3a. la famiglia di materiale di riferimento e l’indicazione sul tipo di raccolta (carta, plastica, vetro e se la raccolta per tale materiale è differenziata o indifferenziata)
oppure
3b. l’indicazione sul tipo di raccolta (differenziata/indifferenziata) e, nel caso di raccolta differenziata, indicazione del materiale di riferimento.
Il Dl “Milleproroghe”, (Dl 31 dicembre 2020, n. 183 all’articolo 15 comma 6) in vigore in vigore dal 31 dicembre 2020 ha sospeso fino a fine 2021 l’obbligo di etichettatura ambientale imballaggi secondo le norme Uni previsto dal Dlgs 152/2006.
- Gestione rifiuti e violazione prescrizioni AIA
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 33033 del 25 novembre 2020, si è pronunciata in tema di gestione rifiuti e violazione delle prescrizioni AIA, in particolare sugli obblighi di segnalazione nelle zone di stoccaggio.
“In tema di gestione dei rifiuti, risponde del reato previsto dall’art. 29-quattuordecies d.lgs. n. 152 del 2006, il titolare dell’autorizzazione integrata ambientale che viola le prescrizioni imposte dal provvedimento, anche quando queste si riferiscono ad obblighi di segnalazione nelle zone di stoccaggio, non potendo in alcun caso l’inosservanza di esse ritenersi circoscritta nell’ambito delle mere irregolarità amministrative, in quanto la valutazione dell’offensività della condotta è stata già preventivamente effettuata dal legislatore”.
Nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza del Tribunale, che aveva riconosciuto la responsabilità del legale rappresentante – per il reato di cui all’art. 29-quattuordecies, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006 – per la violazione di due prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale.
In particolare, le violazioni consistevano nell’aver effettuato:
A. in una zona di stoccaggio il deposito indistinto di sottoprodotti e di diverse tipologie di rifiuti non identificabili mediante idonea etichettatura e segnaletica;
B. in altra zona di stoccaggio il deposito in numerosi cassonetti metallici contenenti rottami e materiali metallici, rendendone impossibile la distinzione e la classificazione come sottoprodotti o rifiuti.
- Albo nazionale gestori ambientali – proroga della validità delle iscrizioni: Circolare n. 14 del 10-12-2020
La circolare n. 14 del 10 dicembre, in applicazione dell’ articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, proroga la validità delle iscrizioni all’Albo nazionale gestori ambientali.
La legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, ha introdotto l’articolo 3-bis, il quale al comma 1, modifica l’art. 103, comma 2, della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, disponendo che le parole: “il 31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” e, al comma 2, introduce all’articolo 103 il comma 2- sexies il quale dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”.
Pertanto, allo stato il richiamato art. 103, comma 2, dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,…, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Si rammenta, in proposito, che lo stato di emergenza è stato prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 sino al 31 gennaio 2021. Ne consegue che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al 3 maggio 2021; ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.
Le imprese possono visualizzare la nuova scadenza della/e categoria/e all’interno della propria area riservata, nella sezione homepage.
Si tiene a sottolineare che il 14 gennaio 2021 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga fino al 30 aprile 2021 dello stato di emergenza Covid; se seguirà un aggiornamento alla succitata circolare ne daremo seguito.
- Raccolta da parte di privati dei rifiuti urbani – Deliberazione n. 4 del 22 dicembre 2020. Applicazione art. 183, c.1, lett. b-ter), del DLgs 152/06
Per effetto dell’entrata in vigore del DLgs 116/2020, che elimina il meccanismo dell’assimilazione di taluni rifiuti speciali ai rifiuti urbani, e che dà la possibilità di conferire tali ex “assimilati” agli urbani a privati, i soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 Dicembre 2020, fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.
A cura di Ing. Ludovica Casaccia
I clienti che hanno bisogno di chiarimenti in merito dovranno mandare una richiesta a informa@gruppobeta.it ponendo un quesito specifico.
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