NEWS n°02/2021: Elettrosmog – categorie omogenee rifiuti – accettazione rifiuto con codice EER a specchio

In questo numero si parlerà di: illegittimità del ricorso alle ordinanze contingibili e urgenti per bloccare o sospendere l’installazione o l’adeguamento tecnologico di impianti di telefonia mobile; la disciplina del deposito temporaneo dei rifiuti e in particolare delle cosiddette “categorie omogenee” e infine accettazione di un rifiuto da parte di un impianto di destino riguardo un rifiuto avente un CER a specchio
Tali indicazioni riguardano i seguenti soggetti: Aziende di telecomunicazione/Produttori di rifiuti/Impianti di smaltimento rifiuti.

  1. Ellettrosmog -TAR Veneto: ordinanza sindacale legittima solo in casi di pericolo eccezionale
    La sentenza del TAR Veneto Sez. III n. 1307 del 22 dicembre 2020 ha annullato l’ordinanza del sindaco del comune di Zevio (VR) che vietava su tutto il territorio comunale l’istallazione “di impianti con tecnologie 5G e sue varianti quali 4G+, 4GPlus e 4G Evoluto, fino alla emanazione della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’International Agency for Reseach on Cancer, […]” e ordinava “La sospensione dei procedimenti amministrativi per l’attivazione sul territorio Comunale di impianti con tecnologie 5G e sue varianti, quali 4G+, 4GPlus, 4G Evoluto, fino all’emanazione degli atti sopra indicati.”
    Le ordinanze contingibili e urgenti, secondo l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000, costituiscono strumenti apprestati dall’ordinamento per fronteggiare casi di pericolo eccezionale per la sanità, l’igiene o la salute pubblica.
    Nel caso specifico non ci sono i presupposti per emanare tale tipo di provvedimento dal momento che la materia è compiutamente disciplinata dal D.Lgs. n.259/2003, il quale demanda alle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) le valutazioni di tipo radioprotezionistico per l’accertamento dell’osservanza dei “valori soglia” definiti, a tutela della salute collettiva, dalla L.36/01 e dal DPCM 08.07.2003.
    Da ultimo i comuni hanno la facoltà, attraverso l’adozione di un regolamento, di individuare delle specifiche aree sensibili all’interno del comune da tutelare in riferimento all’esposizione ai campi elettromagnetici ma esclude la possibilità di introdurre limitazioni in aree generalizzate del territorio comunale (l’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 e ss.mm.ii).

  2. Deposito temporaneo dei rifiuti – categorie omogenee
    Tra i requisiti generali degli impianti in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti, l’ultima Circolare del MATTM del 21/01/2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” prevede lo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, concetto già contenuto all’art. 183, comma 1, lett. bb), del D.L.vo n. 152/2006.
    Su tale obbligo si è espressa la Corte di Cassazione con Sentenza n.11492 del 10/2/2015 fornendo delle precisazioni che possono comportare dei rilevanti problemi sotto il profilo operativo. Si legge infatti: “le categorie – comprese quelle di cui alla lettera bb) – non sono identificabili sic et simpliciter con la “classificazione” di cui all’art. 184, Dlgs. n.152 del 2006 (rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi)…ma ne costituiscono specificazione, precisa individuazione tecnica (connotata da apposito codice CER), sì che anche l’ “omogeneità” delle stesse deve essere verificata nei medesimi termini”.
    La Corte non approfondisce ulteriormente il concetto e dunque non è agevole comprendere se l’identificazione per Codice EER sia da considerarsi “specifica” o se sia sufficiente l’appartenenza al medesimo capitolo dell’elenco (nel senso che devono coincidere solo le prime 2 cifre del codice).
    La Corte certamente esclude che si possa rispettare la condizione del deposito “per categorie omogenee di rifiuti” adottando una mera suddivisione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali.
    Ciò non è sufficiente ai fini dell’organizzazione dello stoccaggio dei rifiuti in sicurezza, perciò al detentore dei rifiuti non rimane altro che valutare il caso specifico e rimandare il parere agli organi competenti.

  3. Accettazione del rifiuto con riserva è consentita?
    Attraverso questo articolo si vuole fare chiarezza sulla procedura di accettazione di un rifiuto da parte di un impianto di destino riguardo un rifiuto avente, ad esempio, un codice EER a specchio per il quale sono previste verifiche analitiche per l’attribuzione del CER pericoloso o non pericoloso.
    Premesso che solo il Sistri prevedeva una procedura “in attesa della verifica analitica”, ma è stato abrogato, si può da subito asserire che la disciplina positiva non prevede l’accettazione con riserva in attesa di verifica analitica.
    Alcune discariche di rifiuti, in qualità di impianti di destinazione finale, hanno in autorizzazione l’espressa previsione che possono accettare (con riserva di verifica analitica) i rifiuti conferitigli e stoccarli provvisoriamente in attesa del risultato di laboratorio. Si tratta di una prassi che suscita non pochi problemi, soprattutto per il produttore che si vede dapprima accettare il carico, ma sub condicione, per poi, magari, vederselo respingere con una nuova classificazione del rifiuto: con tutte le criticità che ne conseguono in ordine alla ripresa in carico di un rifiuto, per il quale il produttore – magari – non è nemmeno autorizzato.
    A parte casi specifici, ad ogni modo, l’accettazione con riserva non è consentita, questo è inequivocabilmente confermato dal D.M. 145/1998, che disciplina il modello ed i contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti, dal momento in cui prevede solo tre ipotesi nei confronti del gestore dell’impianto da parte del carico e sono. “Accettato per intero”; “accettato per le seguenti quantità”; “respinto per le seguenti motivazioni”.
    In conclusione il rifiuto può essere soltanto accettato (per intero o in parte) oppure respinto (avvisando l’autorità competente e il produttore).


A cura di Ing. Ludovica Casaccia


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